STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E’ costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e della normativa vigente fino alla costituzione del Registro Unico del terzo settore, una associazione avente la seguente denominazione: “Anto Paninabella – ODV”, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Bari e con durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale potrà avvenire su proposta del Consiglio Direttivo e successiva ratifica dall’Assemblea.

L’associazione potrà aprire sedi operative e sedi secondarie o trasferire la sede, nello stesso comune, senza che ciò dia luogo a modifiche statutarie.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento ex art. 5 del Codice del Terzo settore lett. l) di promozione di attività di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, e di lett. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, ulteriori e diverse attività, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale per il perseguimento delle quali l’Associazione stessa viene costituita.

L’Associazione può, ex art. 7 del Codice del Terzo settore, esercitare attività di raccolta fondi -attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva- al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L’Associazione nasce dell’idea di ricordare Antonella Diacono, morta suicida il 28 Novembre 2017,  operando affinché il ripetersi di eventi simili diventi sempre meno probabile.

A questo scopo l’associazione intende istituire un premio dedicato ad Antonella, indirizzato precipuamente ai ragazzi dei primi due anni delle medie superiori.

Il premio sarà incentrato sulle tematiche a lei care, così come presenti nel suo ultimo scritto, ossia: combattere la logica dell’esclusione del “diverso”, favorendo l’abbattimento dei pregiudizi e proponendo all’opposto una logica di inclusione e di accettazione; far sentire a chi soffre che non è solo.

L’associazione vuole rendere quanto più possibile pubblico il dibattito relativo alle frequenti situazioni di disagio e sofferenza –spesso vissute in totale solitudine- al fine di diffondere, soprattutto tra gli studenti delle scuole secondarie, un messaggio circa la opportunità e la proficuità dell’affrontare tali stati d’animo in modo condiviso e quindi corretto, alleggerendo il carico di tensione individuale.

GLi obiettivi, in sintesi, sono sia aumentare la consapevolezza dell’importanza dell’empatia e della ricchezza delle diversità, sua invitare chi soffre a lanciare senza paura il suo grido di aiuto.

L’associazione potrà intraprendere tutte le iniziative che riterrà corrette al fine di perseguire questi obiettivi anche al di fuori del contesto del premio.

Per le modalità di attuazione specifiche del premio si rimanda ad apposito bando.

L’Associazione intende anche fornire, attraverso l’organizzazione di incontri, seminari, corsi di formazione – per i quali potrà farsi riferimento anche a competenze esterne all’associazione –, strumenti agli operatori del mondo della scuola, delle associazioni sportive e di centri aggregazione giovanile, al fine di prevenire e/o individuare precocemente situazioni di sofferenza.

Potrà altresì essere usato ogni altro mezzo che risulti idoneo agli scopi sopra menzionati.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione potrà inoltre:

  1. effettuare attività di promozione anche attraverso internet, riviste di settore specializzate e/o altri strumenti mediatici ritenuti idonei;
  2. promuovere ed organizzare convegni, congressi, corsi di perfezionamento e pubblicazioni per dibattere argomenti d’interesse professionale e culturale dell’associazione;
  3. organizzare e promuovere ogni altra attività idonea al raggiungimento delle proprie finalità;
  4. avvalersi delle prestazioni dei propri associati, la cui attività sarà svolta in forma volontaria, libera e gratuita;
  5. avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente rese da terzi esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell’associazione o nei limiti occorrenti a qualificare e specializzare l’attività svolta;
  6. stipulare convenzioni e/o accordi con altre Associazioni o terzi in genere, aventi finalità analoghe, al fine di migliorare le opportunità di sviluppo degli associati e dell’Associazione.

ART. 3

(Soci)

 

Sono soci tutti gli iscritti alla associazione, secondo le seguenti qualifiche:

– Sostenitori: coloro che partecipano alla vita associativa solo con il loro contributo economico;

– Ordinari: coloro i quali partecipano alla attività dell’associazione in modo attivo;

– Onorari: coloro i quali grazie alle loro qualità personali e/o professionali conferiscono particolare prestigio all’associazione.

Tutti i soci godono degli stessi diritti.

ART. 4

(Ammissione e numero degli associati)

 

Il numero degli associati è illimitato e, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Gli associati, maggiorenni, sono coloro che aderiscono all’associazione versando una quota annua il cui importo viene annualmente determinato dal Consiglio Direttivo.

Per gli iscritti minorenni l’Assemblea si riporta a quanto stabilito dall’apposito regolamento.

Per il primo anno l’Assemblea stabilisce la quota associativa in € 20,00.

Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Presidente, o a chi da lui delegato, una domanda scritta contenente:

  • l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e l’indirizzo di posta elettronica;
  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Al fine di agevolare l’iscrizione, il Consiglio Direttivo predispone un modulo apposito.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande di iscrizione coerentemente alla legge, alla Costituzione della Repubblica, alle finalità perseguite ed alle attività di interesse generale svolte dall’associazione.

La deliberazione di avvenuta iscrizione deve essere comunicata anche verbalmente all’interessato e annotata, a cura del Presidente o a chi da lui delegato, nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda di iscrizione il Presidente, previo parere obbligatorio del Consiglio Direttivo, entro 60 giorni, motiva la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e la comunica all’interessato.

Chi ha proposto la domanda di iscrizione può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte. L’Assemblea se non appositamente convocata, ne discute in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5 del presente statuto.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 5

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • frequentare i locali dell’associazione;
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
  • approvare i bilanci annuali.

Gli associati hanno l’obbligo di:

  • rispettare il presente Statuto;
  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

 

 

ART. 6

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L’associato che contravviene agli obblighi del presente Statuto, alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all’Associazione può essere escluso dall’Associazione stessa mediante deliberazione dell’Assemblea, previa motivata proposta del Presidente e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L’associato può sempre recedere dall’associazione.

Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 7

(Organi)

Sono organi dell’associazione:

l’Assemblea;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, previa autorizzazione degli organi preposti.

ART. 8

(Assemblea)

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato esprime un voto.

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta inviata a mezzo posta elettronica risultante dal libro degli associati.

La mail di convocazione riporta il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno con eventuale allegata documentazione oggetto dell’Assemblea ed è spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per l’Assemblea.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.

L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

  • nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
  • approva il bilancio di esercizio;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sulla esclusione degli associati;
  • delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione, nel rispetto della normativa vigente;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

 

 

ART. 9

(Consiglio Direttivo)

 

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

– formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

– predisporre il Bilancio di esercizio secondo la normativa vigente;

– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;

– proporre, di concerto con il Presidente, l’ammissione e l’esclusione degli associati;

– proporre le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

– tenere e aggiornare il libro degli associati;

– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.

L’Organo di amministrazione è formato da un numero di associati, compreso tra 3 e 7 , nominati dall’Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per un numero illimitato di mandati.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati, relativamente alle cause di ineleggibilità si applicano le norme del codice civile in materia.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel c. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 10

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione -nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio- e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Al fine di una più efficiente gestione del patrimonio dell’associazione il Presidente può nominare un Tesoriere.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per morte, scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza assoluta dei membri.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la composizione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

Il Vice Presidente, nominato dal Presidente, sostituisce il primo in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 11

(Patrimonio)

Il patrimonio dell’Associazione –comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate– è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12

(Divieto di distribuzione degli utili)

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13

(Risorse economiche)

L’associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l’associato può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 14

(Bilancio di esercizio)

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale, sia di previsione che consuntivo, quest’ultimo con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e messo a disposizione degli associati entro 3 mesi dalla data della chiusura dell’esercizio stesso; viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e viene depositato a cura del Presidente presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 15

(Libri)

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri facendone richiesta al Consiglio Direttivo, che entro 10 giorni, comunica data e luogo presso i quali sarà possibile prenderne visione.

In ogni caso tra la data di richiesta di esamina dei libri e la data di effettiva presa visione degli stessi non possono intercorrere oltre 2 mesi.

ART. 16

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 17

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

 

In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 18

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Bari, 19 maggio 2018

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REGOLAMENTO

Art. 1 Premessa
L’Assemblea dei Soci approva il presente Regolamento interno per la disciplina e l’organizzazione delle attività dell’Associazione redatto dal Consiglio Direttivo.
Il presente Regolamento disciplina gli aspetti interni ed organizzativi, così come i doveri delle persone che a qualsiasi titolo operano per nome e per conto dell’Associazione.
Il Regolamento interno è proposto dal Consiglio Direttivo all’Assemblea ordinaria dei Soci, riunite secondo le modalità indicate dallo Statuto.
Il Regolamento Interno è un atto subordinato allo Statuto e non può, quindi, modificarne le disposizioni, bensì solo integrarle.

Art. 2 Iscrizione del Socio
Chiunque voglia diventare socio dell’associazione versa nelle casse dell’associazione secondo le modalità prescritte da questo regolamento la quota di iscrizione compilando e sottoscrivendo l’apposito modulo con il quale dichiarerà di accettare il contenuto dello Statuto e del presente Regolamento Interno.
Il pagamento della quota associativa, potrà essere effettuato o per contanti o attraverso bonifico bancario su conto corrente bancario intestato all’associazione, o con altri mezzi elettronici tracciabili (paypal ad esempio) collegati esclusivamente al conto corrente della associazione. Nel caso del pagamento in contanti, la somma deve essere consegnata solo ed esclusivamente al Segretario e/o Tesoriere e in mancanza di questi ad un qualsiasi altro membro del Consiglio Direttivo o a persona di fiducia incaricata da questi. Statuto e Regolamento sono e saranno sempre disponibili sul sito www.paninabella.org.
È dovere del Socio comunicare, senza indugio, ogni variazione dei dati personali e di contatto, ad uno dei membri del Consiglio Direttivo che provvederà ad aggiornare il Registro degli Associati. I dati dei Soci sono da considerarsi riservati e saranno gestiti esclusivamente dal Consiglio Direttivo che potrà avvalersi di eventuali collaboratori, regolarmente autorizzati dal Consiglio Direttivo anche verbalmente. Il Consiglio Direttivo sarà direttamente responsabile di ogni eventuale utilizzo illecito da parte di uno o di tutti i membri del Consiglio stesso.
Qualora volessero iscriversi all’Associazione delle “persone giuridiche” potranno iscriversi solo come “Soci Sostenitori”; queste dovranno nominare un rappresentante e comunicarlo in sede di iscrizione per iscritto al Consiglio Direttivo. Questo parteciperà alle assemblee e avrà diritto di voto in nome dell’ente che rappresenta.

Art. 3 Soci minorenni
È ammessa l’iscrizione di Soci che non abbiano compiuto, alla data di presentazione della domanda di ammissione, il 18° anno di età, qualora abbiano un genitore o chi ne detenga la patria potestà, un tutore legale, iscritto alla medesima associazione. I soci “minorenni” versano la normale quota associativa secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo. Non potranno votare e né essere votati sino al raggiungimento della maggiore età.

Art. 4 Tipologie di socio
Si individuano le seguenti tipologie di Soci:

• Soci Ordinari: sono coloro che partecipano alle attività proposte dall’Associazione e garantiscono la loro disponibilità a collaborare attivamente nell’organizzazione e nella gestione delle attività sociali. Hanno diritto di voto e di essere votati. Versano annualmente la quota sociale.

• Soci Sostenitori: sono coloro che, non potendo garantire la loro collaborazione attiva, desiderano contribuire alla vita dell’Associazione finanziariamente con una quota pari o superiore a quella del Socio ordinario. Hanno diritto di voto e di essere votati. Versano annualmente la quota sociale

• Soci Onorari: vengono ammessi su invito del Consiglio Direttivo e/o del Presidente dell’Associazione, per particolari meriti culturali, sociali o civili, ovvero per particolari donazioni liberali all’Associazione. Hanno diritto di voto e di essere votati. Non sono tenuti al versamento della quota annuale sociale. Qualora questi versassero la quota associativa o erogassero una quota superiore a quella deliberata dal Consiglio Direttivo acquisirebbero, contemporaneamente, la qualità di Socio Ordinario o Sostenitore.

Art. 5 Quota associativa annuale
La quota associativa annuale deve essere corrisposta da tutti i soci ordinari e sostenitori al momento della adesione e per i successivi anni entro e non oltre il 31 Gennaio dell’anno a cui la stessa si riferisce. L’ammissione resta subordinata ai criteri stabiliti dagli articoli 4 e 6 dello Statuto.

Art. 6 Regole per i Soci
Il Socio ha diritto a partecipare alle attività organizzate dall’Associazione. I Soci sono tenuti a rispettare le più semplici norme di convivenza civile nel rispetto dell’ambiente e degli strumenti messi a loro disposizione. Il Socio è responsabile direttamente per ogni danno recato a cose o persone inerenti l’Associazione o al luogo dove vengono svolte le attività.
Il rapporto associativo è volontario e fondato sulla collaborazione inerente la vita associativa stessa. Qualsiasi Socio potrà avanzare la proposta di organizzare un evento sottoponendolo al Consiglio Direttivo che valuterà le finalità e le fattibilità economiche-organizzative deliberando in merito.
È vietato ai Soci riunirsi autonomamente senza averne avuto preventiva autorizzazione dal Presidente o dal Consiglio Direttivo. In caso di riunione non autorizzata il Consiglio Direttivo provvederà all’immediata espulsione dei Soci di cui venga accertato essere stati presenti alla riunione in questione.
È fatto divieto, inoltre, ai Soci, organizzare attività non autorizzate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. Anche in questo caso, il Consiglio Direttivo, delibererà l’espulsione immediata dei Soci che contravvengano alla suddetta regola.

Art. 7 Perdita della qualità di Socio.
L’esclusione della qualità di Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. In aggiunta a quanto già previsto sia dall’art. 6 dello Statuto e dall’articolo 6 del presente Regolamento Interno la qualità di Socio si perde per:
• dimissioni, decesso, esclusione;
• svolgimento di attività incompatibili con quelle dell’Associazione o comportamento contrastante con gli scopi e lo stile dell’Associazione;
• inottemperanza alle disposizioni Statutarie e al Regolamento Interno dell’Associazione;
• la strumentalizzazione dell’appartenenza all’Associazione per fini e scopi personali e/o politici.

Art. 8 Iniziative e sottoscrizioni esterne del Socio
Ogni socio è libero di potersi iscrivere ad altre associazioni, comitati o anche semplici gruppi di indirizzo sociale e culturale e di partecipare alle attività di esse. Ogni iniziativa singola è legittima. Detto ciò, se attraverso tali iniziative, volontariamente, si arreca svantaggio, danno o pregiudizio all’Associazione, i Soci rei di tale atteggiamento scorretto, potranno essere esclusi dall’Associazione.

Art. 9 Dimissioni del Socio
Il Socio può recedere dall’Associazione in ogni momento comunicando le proprie dimissioni. Queste vanno comunicate, esclusivamente per iscritto, al Presidente, precisando le motivazioni di tale scelta. I Soci che recedono, dimettendosi, non avranno alcun diritto al rimborso della quota versata, come pure alcun diritto di quota sul patrimonio sociale.

Art. 10 Modalità di voto dei Soci in Assemblea
Hanno diritto di voto in Assemblea i Soci che siano in regola con il versamento della quota associativa anche mediante versamento della stessa prima dell’inizio dell’assemblea. La votazione sarà svolta con la modalità di “voto palese”. Vuole dire che, il Presidente, prima esporrà l’oggetto su cui i Soci devono esprimere il loro parere e poi ne richiederà la preferenza per “alzata di mano”. Contati i voti (le preferenze), il risultato verrà verbalizzato dal Segretario.
Ciascun membro dell’associazione, con diritto al voto, può rappresentare per delega al massimo tre soci. Gli associati minorenni possono farsi rappresentare dai genitori, in questo caso due o più fratelli/sorelle minorenni possono farsi rappresentare da uno dei genitori (padre o madre); la stessa persona potrà altresì rappresentare oltre che i minori anche un socio maggiorenne. Le deleghe dovranno pervenire o brevi manu direttamente in assemblea o a mezzo posta elettronica al Presidente dell’assemblea e/o al Segretario che provvederà a prenderne nota nel verbale.
In qualsiasi caso l’assemblea dei soci in seconda convocazione si considera regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, e le sue delibere sono approvate a maggioranza.

Art. 11 Spese e rendicontazioni
Le spese rimborsabili sostenute da chiunque svolga qualsiasi attività per l’associazione devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Sono rimborsabili tutte le spese previste dal Consiglio Direttivo, per le quali venga prodotta la seguente documentazione:
– scontrini e ricevute fiscali;
– fatture (intestate all’Associazione);
– biglietti aerei;
– biglietti bus;
– biglietti treno;
– pedaggi autostradali;
– rimborsi per carburante automobile (calcolato con tariffa ACI per ogni km esclusivamente per viaggi fuori del comune di Bari).
Per poter usufruire del rimborso spese e ottenere così la restituzione delle somme anticipate, gli aventi diritto, dovranno presentare al Consiglio Direttivo il “modulo di rimborso spese” allegando ad esso tutta la documentazione di cui l’avente diritto chiede il rimborso. Il Consiglio Direttivo, esaminata la correttezza della documentazione presentata, provvederà a rifondere, l’avente diritto, di quanto anticipato, fermo restando che per i rimborsi spese per attività comunque autorizzate dal Consiglio Direttivo che siano contenuti nei limiti di euro 10 giornalieri e/o euro 150 mensili sarà ammessa autocertificazione del volontario, così come previsto all’articolo 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 12 Logo dell’Associazione
I soci, nello svolgimento della loro attività per l’Associazione potranno utilizzare il logo dell’Associazione previa richiesta, anche scritta, al Consiglio Direttivo, il quale autorizzerà o meno il Socio all’utilizzo.

Art. 13 Proprietà intellettuale dei contributi dei Soci
I contributi di idee, articoli, pubblicazioni, disegni, fotografie, video, testi, ecc. forniti dai soci in qualunque modalità (brevi manu, posta, email, social network), quando non diversamente concordato con il Consiglio Direttivo, sono da ritenersi di proprietà dell’Associazione che ne dispone a suo piacimento. I soci, quando non diversamente concordato, possono disporre delle loro creazioni per i propri blog, siti internet, pubblicazioni ecc, senza dover versare alcun corrispettivo all’Associazione.